IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge  4  dicembre  1956  n.  1404,  recante  norme  sulla
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri  enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
  Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  in  base  al
quale  lo  speciale  Ufficio  liquidazioni  presso  il  Ministero del
tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956  -  ora  Ispettorato
generale  per  gli  affari  e  la  gestione del patrimonio degli enti
disciolti, ai sensi dell'art. 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  13 giugno 1988, n. 396 - provvede alla prosecuzione della
liquidazione delle gestioni non chiuse;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  29  aprile  1977,
con  il  quale  sono  stati  individuati,  ai sensi e per gli effetti
dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli  enti  e  le
gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;
  Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina
dei  Commissari  liquidatori  delle  Casse  mutue di malattia per gli
esercenti  attivita'  commerciali,  per  gli  artigiani   e   per   i
coltivatori diretti;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito
con  modificazioni  nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione
delle gestioni cominissariali alla data del 30 giugno 1981;
  Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (Gazzetta Ufficiale n.  16
del  18  gennaio  57), istitutiva della Federazione nazionale e delle
casse mutue di malattia per gli artigiani;
  Visti gli atti della gestione liquidatoria  della  Cassa  mutua  di
malattia per gli artigiani di Reggio Emilia;
  Accertato  che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono
ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre  1956,
n.  1404,  puo'  dichiararsi  chiusa  la  liquidazione del patrimonio
dell'ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio;
  Visti  il  bilancio  finale  e  la  relazione  illustrativa   della
liquidazione  di  cui  trattasi,  dai  quali  risulta  un  avanzo  di
liquidazione di L. 183.625.022;
  Atteso che per l'avanzo finale  di  liquidazione  non  e'  prevista
alcuna specifica destinazione;
                              Decreta:
Art. 1.
  La  liquidazione  del  patrimonio della Cassa mutua di malattia per
gli artigiani di Reggio Emilia e' chiusa a tutti gli effetti.